Pubblicare foto sui social network potrebbe essere reato, impariamo a difenderci

Pubblicare foto sui social network potrebbe essere reato, impariamo a difenderci

Con l’avvento dei social network, e di Facebook in particolare, la velocità e la semplicità con cui si riesce a pubblicare e condividere immagini e filmati, anche in diretta, è tale che sposso si dimenticano, o addirittura non si conoscono le leggi che regolano la pubblicazione di immagini altrui (Legge del 22 aprile 1941 n. 633 Articolo 96) e la tutela della privacy (legge 196 del 2003).

Proprio Facebook ha attivato una pagina specifica dove chiarisce limiti ed attuazione di tali normative in modo da evitare, per quanto possibile, che gli utenti violino tali legge. Le foto infatti che si pubblicano sui social dovrebbero essere in legale possesso dell’utente che le carica e dovrebbero ritrarre essenzialmente chi le utilizza. Il condizionale è d’obbligo perché spesso non ci sono filtri e l’immediatezza dello scatto e della successiva istantanea pubblicazione rendono probabile che all’interno delle immagini ci siano altre persone riconoscibili o addirittura bambini. Per non parlare dei video in diretta, ancora più complessi da gestire anche per chi è consapevole delle vigenti normative.

Bisogna tener presente che pubblicare su Facebook equivale, per la dimensione che lo strumento ha acquisito, a pubblicare sul web, cioè significa che i nostri contenuti sono potenzialmente visibili a tutti. Infatti anche se si pubblicano foto nostre che ritraggono persone estranee potremmo incorrere in una violazione della legge sulla privacy e la legge, lo ricordiamo non solo per i più giovani, non ammette ihnoranza.

Per non incorrere in sanzioni o in spiacevoli contenziosi ecco cosa dice la legge italiana, tratto dalla pagina Facebook in collaborazione con l’associazione Nazionali Fotografi Professionisti (https://www.facebook.com/notes/checkblacklist/privacy-come-sono-regolamentate-le-pubblicazioni-delle-foto-in-italia/336209887041/):

 

  1.  Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).
  2.  Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso è solo giornalistico, l’indicazione del punto 1) si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Non possono mai essere pubblicate immagini di minori.
  3.  Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.
  4.  Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).
  5. Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.
  6. Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.
  7. Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.

Con questa legge si cerca di porre delle regole, sotto il controllo del Garante della Privacy, nella raccolta e la diffusione di qualsiasi informazione sugli individui, permettendo a ciascuno un miglior controllo dei dati che lo riguardano.

Molto spesso poi si abusa della parola dati sensibili che in breve altro non sono che informazioni, come post o foto, che possano palesare idee politiche, religiose, vita sessuale, salute, aspetti economici di terze persone.

I dati sensibili sono soggetti ad una regolamentazione più stringente e, oltre a chiedere il permesso alle persone coinvolte, devono anche rendere conto delle modalità con cui questi dati vengono utilizzati, e dei sistemi di sicurezza con cui vengono gestiti i relativi schedari e i file su computer. Quindi anche solo avere queste informazioni sul proprio computer, o in uno schedario cartaceo, può essere considerata una violazione della altrui privacy.

Concludendo i consiglio che ci sentiamo di dare sono gli stessi che gli amministratori di Facebook hanno pubblicato sulle loro pagine. Potete pubblicare qualunque immagine o foto di cui siete in possesso, ma nel momento in cui vi sono altre persone, proprio perché inserirle su Facebook nella maggior parte dei casi equivale di fatto a rendere pubblici i loro volti, ricordandovi di:

avvisare i diretti interessati della nostra volontà di pubblicare un determinato contenuto;

richiedete (soprattutto se estranei) un consenso scritto, magari anche via E-mail;

rimuovete (immediatamente) il contenuto se vi viene richiesto;

evitate di pubblicare foto di minori (limitando al minimo possibile e con le dovute restrizioni della privacy quelle dei vostri figli).

articolo tratto da http://www.ilvescovado.it/it/sezioni-25/attualita-3/pubblicare-foto-sui-social-network-potrebbe-essere-61286

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